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Cass. n. 21963/19. La co-intestazione del conto corrente non implica, di per sé, contitolarità delle somme depositate.

Nella causa promossa dai figli-eredi eredi della madre deceduta contro le nuove cointestatarie di un c/c bancario e di un deposito titoli, per ottenere la restituzione di quanto da queste prelevato, la Suprema Corte ha così statuito:

“La cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es. dell’esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell’intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un apposito contratto tra cedente e cessionario”. LZ