Un approccio che nel corso degli anni ci ha consentito di costruire con molti dei nostri Clienti rapporti duraturi basati su una solida fiducia, e che – essendo consapevoli degli ostacoli rappresentati da un sistema normativo e giudiziario talvolta inefficace – ci spinge sempre ad esplorare anche strade alternative al giudizio (mediazione, negoziazione assistita, conciliazione / arbitrato, pratica collaborativa nell’ambito del diritto di famiglia) per raggiungere la soluzione migliore per il Cliente.
Lo Studio Legale Associato Zanotelli nasce nel 2000 dall’unione delle diverse esperienze maturate dai suoi due soci fondatori: quella giuslavoristica dell’Avv. Laura Zanotelli, consolidata sia nell’attività di collaborazione e dottorato di ricerca svolta presso le Università degli Studi di Milano e di Pavia, sia nello Studio legale associato di Ernst & Young in Milano; e quella aziendale/societaria dell’Avv. Eric Zanotelli, per anni responsabile dell’area Legal di una società di caratura mondiale nelle arti grafiche, prima di dedicarsi alla libera professione.
Queste competenze originarie si sono progressivamente ampliate grazie allo studio e ad un aggiornamento costante, così che oggi siamo in grado di offrire assistenza qualificata in diverse altre aree del diritto civile: tra queste il DIRITTO DI FAMIGLIA - e così il mondo delle relazioni che ne fanno parte - , ambito sviluppato con particolare attenzione e passione.
Grazie ad un team affiatato e ad una rete di affidabili corrispondenti nei principali Fori italiani, operiamo con la massima efficacia praticamente su tutto il territorio nazionale.
Lo Studio offre consulenza e assistenza, sia in fase stragiudiziale (consulenza preventiva; stesura di atti, contratti, regolamenti, patti) sia in fase precontenziosa o contenziosa nel settore del diritto civile, in particolare nelle seguenti materie:
Lo Studio fornisce qualificata assistenza e consulenza nella negoziazione ed instaurazione di rapporti commerciali con controparti italiane ed estere, e nella redazione dei relativi contratti, quali - ad esempio - compravendita, agenzia commerciale, fornitura, distribuzione, franchising, leasing, noleggio, finanziamento e mutuo, appalto, associazione in partecipazione, consignment stock, deposito, licenza, e contratti collaterali o strumentali (garanzie, patronage, fidejussoni etc.).
Assistiamo inoltre la clientela italiana ed internazionale in operazioni di acquisizione/cessione di partecipazioni e di aziende, di costituzione, fusione o scissione di società, raggruppamenti temporanee di imprese e joint-ventures; lo Studio segue l’operazione a partire dalle fasi iniziali della negoziazione, redigendo sia la documentazione contrattuale preparatoria o collaterale (confidentiality agreements, secrecy agreements, lettere di intenti, memorandum of understanding, accordi parasociali, contratti di garanzia, etc.), sia quella principale (il contratto preliminare e/o definitivo che la specifica operazione richiede).
Forniamo assistenza sia al lavoratore/collaboratore sia all’impresa nell’individuazione della forma contrattuale appropriata e nella stipula del relativo contratto; offriamo inoltre assistenza nella fase di conclusione del rapporto, per dimissioni o licenziamento, anche attraverso la definizione e stesura di accordi stragiudiziali, ovvero - in ipotesi di mancato accordo - la difesa giudiziale dei diritti del cliente.
Lo Studio offre assistenza e consulenza per la risoluzione di controversie familiari, con una particolare attenzione a quelle legate alla crisi della coppia: nelle procedure di separazione e divorzio, anche attraverso il nuovo strumento della negoziazione assistita e nelle procedure per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli di genitori non coniugati.
Si tratta di un settore del diritto delicato, per la natura degli interessi coinvolti, quasi sempre di carattere non solo economico, nel cui ambito le controversie rischiano di compromettere le relazioni tra le parti.
Con questa consapevolezza, proponiamo anche il metodo della cd. Pratica Collaborativa come metodo non contenzioso di risoluzione dei conflitti familiari, fondato sui principi di buona fede, trasparenza e riservatezza, nell’ambito del quale le parti, coadiuvate dai legali e da esperti delle relazioni familiari, mettono a fuoco i loro interessi e bisogni reali per individuare, con un forte apporto personale, soluzioni orientate verso il futuro.
Lontano da una logica di puro conflitto che vede un vincitore ed un perdente, scopo della Pratica Collaborativa, è supportare le parti, i genitori, nella ripresa di un dialogo, per garantire accordi consapevoli e rispettosi delle esigenze e dei bisogni di tutte le parti coinvolte e così capaci di durare nel tempo.
L'Avv. Laura Zanotelli è socio sia di A.I.A.F. (Associazione italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori), sia di A.I.A.D.C. (Associazione Italiana Avvocati di Diritto Collaborativo)
Lo Studio assiste i clienti nei giudizi intentati per ottenere la dichiarazione di fallimento di soggetti debitori, nella predisposizione delle istanze di insinuazione al passivo fallimentare dei credito o di rivendica o restituzione di beni dei propri clienti - imprese o lavoratori - nonché nell’assistenza durante le fasi del concordato preventivo. Assistiamo altresì i debitori nell’accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e nella predisposizione dei relativi piani ed accordi.
Assistiamo la clientela nella stesura dei contratti per il trasferimento/godimento di immobili (compravendita, locazione, comodato etc.) e dei relativi accordi preparatori o accessori (compromessi e preliminari) ed offrendo tutela nella gestione del rapporto contrattuale; trattiamo inoltre la materia condominiale, sia dal lato dell'amministrazione di condominio, sia da quello del condomino.
Lo Studio offre assistenza e consulenza qualificata sia nella trattativa stragiudiziale tesa ad ottenere il risarcimento del danno patito a causa di un fatto illecito, quale che ne sia la fonte (danno da circolazione stradale, da responsabilità professionale, da prodotto difettoso, da reato, da cose o animali in custodia; etc.) che nella eventuale successiva fase contenziosa.
Lo Studio fornisce assistenza nell’attività di recupero dei crediti, sia nella fase stragiudiziale che in quella, eventuale e successiva, giudiziale. La prima fase è orientata alla ricerca di un accordo con il debitore basato su piani di pagamento adeguatamente garantiti; quando questo risultato non è realizzabile, lo Studio assiste nell’attività diretta ad ottenere un titolo esecutivo ed in quella successiva di esecuzione sul patrimonio del debitore, anche con l’ausilio dei nuovi strumenti di ricerca telematica offerti dalla procedura.
La formazione e l’aggiornamento sono, prima ancora che un obbligo deontologico, una necessità e insieme una ricchezza straordinaria; per questo lo Studio dedica tempo e risorse alla crescita dei suoi professionisti e collaboratori; questi i più recenti eventi formativi seguiti:
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2023 il saggio degli interessi moratori da applicare ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali nel primo semestre 2023 e, dopo anni di immobilismo al 8,0%, il saggio è stato alzato al 10,50% (cioè 8 punti percentuali oltre il tasso di riferimento, fissato nel 2,5%); va ricordato che, a certe condizioni, questo tasso di interesse moratorio si applica anche nei rapporti tra privati: l'art. 1284, 4° comma, cod. civ. prevede infatti che "Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
La Corte di Cassazione torna, per confermarla, sulla nozione unitaria di danno non patrimoniale da lesioni e sulla individuazione delle sue componenti.
Il caso è quello di una persona anziana che, investita da un autoveicolo in manovra di retromarcia su un marciapiede, subisce lesioni invalidanti, che la costringono all’immobilità per quasi un anno e mezzo e sono causa di postumi che impediscono la deambulazione e la possibilità di tenere una postura eretta.
Il Giudice di appello, che riformando la sentenza di primo grado ha ritenuto provata la responsabilità dell’investitore, ha secondo la Cassazione, sbagliato nella applicazione dei principi che presiedono all’integrale risarcimento del danno non patrimoniale alla persona, poiché “non si è attenuto al principio di diritto fondamentale secondo il quale al danno biologico corrisponde una nozione unitaria, che tiene conto sia delle alterazioni nella fisiologia della persona riportate a seguito del sinistro sia delle conseguenze che queste alterazioni determinano nel compiere gli atti della vita quotidiana e quindi in particolar modo gli esiti di una frattura o come in questo caso di un trauma molto complesso, che comportano la perdita addirittura della capacità di stare in piedi e di camminare, devono essere valutate unitariamente e confluire nella quantificazione della percentuale di invalidità permanente, che si fonda su un apprezzamento medico degli esiti fisici permanenti e sulle conseguenti limitazioni nella vita della persona”.
Segue su allegato Avv. Laura Zanotelli
Una sentenza dagli effetti dirompenti quella pronunciata dalla Corte Costituzionale lo scorso 27 aprile in tema di attribuzione del cognome ai nuovi nati
Con la pronuncia in esame, infatti, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, co. 1 c.c., laddove prevede che il figlio riconosciuto da ambedue i genitori contestualmente assuma il cognome paterno, anziché prevedere che assuma “i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.
La norma, frutto dell’antico retaggio patriarcale, è stata giudicata in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale, oltre che con i principi sanciti dagli artt. 8 e 14 della CEDU: pari dignità ed eguaglianza tra i coniugi sono dunque i principi in nome dei quali si è espressa la Corte.
La medesima disposizione era peraltro già stata fatta oggetto di un (più delicato) intervento nel 2016, in occasione del quale la Consulta aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo nella parte in cui non consentiva ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio anche il cognome materno, in aggiunta a quello paterno.
Di gran lunga più decisivo è tuttavia l’impatto della sentenza in analisi: d’ora in poi, infatti, i genitori saranno chiamati a decidere se attribuire al figlio entrambi i propri cognomi (ed in quale ordine), o se attribuirne uno solo (quello paterno o quello materno, secondo la loro comune volontà), senza che possa operare alcun tipo di automatismo. Sul punto, dunque, la libertà di scelta è a tutti gli effetti realtà.
Un intervento legislativo appare tuttavia imprescindibile, e la Consulta non si è sottratta dall’indicare la strada che dovrà essere seguita, sollecitando il legislatore ad evitare la moltiplicazione dei cognomi nel succedersi delle generazioni (come accadrebbe se il doppio cognome potesse a sua volta essere attribuito alla generazione successiva), e a valutare l’interesse dei figli a non vedersi attribuire un cognome diverso da quello dei fratelli.
La parola passa dunque al legislatore. Avv. Elena Consonni
Un importante intervento delle Sezioni Unite ha (ri)affermato l’ammissibilità di accordi tra le parti aventi ad oggetto il trasferimento diretto ed immediato della proprietà di beni mobili e immobili, tra coniugi o a favore dei figli, in sede di separazione consensuale e divorzio congiunto. Si tratta di atti di autonomia privata la cui restrizione contrasta con gli artt. 2, 3, 41 e 42 della Cost., con l’assenza di profili di illeceità e con la accertata meritevolezza di questi accordi, nell'ottica di una composizione dei profili patrimoniali della crisi della famiglia. Così statuiscono le Sezioni Unite: “Sono valide le clausole dell'accordo di divorzio congiunto, o di separazione consensuale, che trasferiscono a uno o a entrambi i coniugi o ai figli, la proprietà di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, al fine di assicurarne il mantenimento.
L’accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza redatto da un ausiliario del giudice, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, se contiene il trasferimento di diritti reali immobiliari – dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l'omologazione che lo rendono efficace – costituisce titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c..
La validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Viene dunque confutata l’interpretazione, adottata in molti Tribunali e posta alla base di prassi e protocolli ivi applicati, per cui gli accordi di separazione e divorzio potevano al più contenere un mero impegno a trasferire (una sorta di contratto preliminare), laddove il trasferimento della proprietà avrebbe dovuto essere attuato in un momento successivo, avanti a Notaio. La parola alla prassi applicativa. LZ
Il DL definisce le misure di contenimento della diffusione di Covid-19 in vigore dal 18 maggio al 31 luglio 2020 (salvi i termini inferiori specificamente indicati), con rinvio a DPCM per la più specifica individuazione di talune di queste misure; delinea inoltre le sanzioni per le ipotesi di violazione del dettato legislativo.
Dopo il DPCM del 26 aprile 2020, le precedenti ordinanze nn. 537 e 538 del 30 aprile (v. https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti), la Regione adotta la l'ordinanza n. 539.
Modulo utilizzabile dal 4 maggio 2020, per documentare l'esigenza di spostamento, conforme alle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020.
Come ha specificato il Min dell'Interno con Circolare del 2 maggio, la giustificazione dei motivi d lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
Il Ministero dell’Interno fornisce ai Prefetti le istruzioni e chiarimenti per l’applicazione del DPCM 26 aprile 2020 e l’attuazione dei controlli a loro demandati (in tema di spostamenti individuali, attività su aree private e pubbliche, attività motoria e sportiva, cerimonie funebri, attività commerciali al dettaglio, servizi di ristorazione, attività produttive commerciali ed industriali ed altro).
Mi pare che le conclusioni rendano bene lo spirito in cui opera il Governo: il sistema dei controlli è fondato sulla consapevolezza dell’incidenza che i provvedimenti a tutela della salute hanno sulla sfera dei diritti individuali e sulla regolamentazione delle attività produttive.
Rispetto a queste ultime è necessario monitorare in modo adeguato che la ripresa, necessaria, vada di pari passo con la pure necessaria tutela della salute dei lavoratori. “D’altro canto, per quanto riguarda le prescrizioni sulla possibilità di spostamento delle persone, ferma restando l’assoluta necessità di far leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, il quadro complessivo delle misure adottate impone di trovare un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica (da perseguire essenzialmente con il divieto di assembramento e con il distanziamento interpersonale (…), e l’esigenza di contenere l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini”: da ciò l’indicazione che il caso concreto sia oggetto di un prudente ed equilibrato apprezzamento, coerente con le disposizioni del DPCM. LZ
DPCM 26 aprile 2020: le regole di condotta applicabili all’intero territorio nazionale, cui dovremo attenerci dal 4 maggio (o dal 27 aprile per alcune attività particolari) e le tappe da rispettare per la ‘riapertura’, in 10 articoli e nei Protocolli e Linee Guida allegati (n. 6: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali; n. 7: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri; n. 8: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica; n. 9: Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico).
In chiusura, l’allegato 10 (Principi per il monitoraggio del rischio sanitario), che schematizza graficamente il percorso virtuoso verso la normalità o il ritorno alla fase 1, in base alla rilevazione giornaliera dei dati.
Dopo la pubblicazione del DPCM 10 aprile u.s., la Regione Lombardia ha adottato l’ordinanza n. 528, che introduce misure ulteriori di prevenzione e contenimento dell'epidemia di Covid-19 sul territorio regionale.
Il provvedimento delinea le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale: individua le condotte che i consociati devono tenere (cosa è consentito e cosa no), le attività ricreative, sportive, culturali sospese, esplicita come le attività didattiche debbano svolgersi, quali attività produttive (industriali, commerciali) siano chiuse e quali aperte e quali modalità di lavoro debbano adottare queste ultime; detta, infine, delle regole di comportamento per l’ingresso in Italia. E’ completato da 5 allegati: 1) commercio al dettaglio consentito; 2) servizi per la persona consentiti; 3) attività produttive commerciali ed industriali consentite; 4) misure igienico-sanitarie; 5) misure per gli esercizi commerciali.
Il DPCM, efficace sino al 3 maggio, sostituisce i precedenti DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo, nonché quello del 1 aprile 2020, che cessano di produrre effetti dal 14/4/20 ed esplicita che, laddove esistenti, continueranno ad applicarsi le misure più restrittive di contenimento adottate dalle Regioni, per il loro territorio.
Per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, il Governo (e in alcune casi le Regioni) hanno disposto la temporanea chiusura di numerosissime attività: il quesito che si pone a una vasta categoria di soggetti (autonomi, professionisti e imprese che esercitano l'attività in immobili condotti in locazione) è quindi: il conduttore è tenuto a pagare il canone di locazione anche per il periodo in cui lo svolgimento dell’attività gli è preclusa ?
Rispondere positivamente vorrebbe dire proteggere l’interesse del proprietario alla regolare esecuzione del contratto, sacrificando interamente quello del conduttore (che, pur già subendo la perdita dovuta dall’interruzione dell’attività, dovrà anche continuare a corrispondere il canone); al contrario, ritenere che il conduttore debba/possa essere esonerato dal pagamento del canone per il periodo in cui l’esercizio dell’attività è stato impedito ex lege, significa addossare sul proprietario il rischio (delle conseguenze) di un evento imprevedibile e non imputabile, quali le misure restrittive adottate a seguito della pandemia da Coronavirus.
Nell'allegato analizziamo la risposta che, in molti casi, riteniamo debba essere negativa.
DL 8 aprile 2020 n. 23: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Sul sito www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12 è disponibile la "Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" sinora emanati da Governo, Dipartimento della Protezione Civile, Ministero della salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dello Sviluppo Economico
DL 8 aprile 2020 n. 22: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (
Modifiche all'Ordinanza n. 521, in vigore dal 7 aprile 2020:
"- i mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o, eventualmente privata, che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
- Possono rimanere in funzione i distributori automatici dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ovunque collocati così come quelli presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale.
- È permesso il commercio al dettaglio di fiori e piante;
- È consentita la vendita online (o non in presenza) e la consegna a domicilio di tutte le categorie merceologiche;
- Le attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice 81.3) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree" da www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/
"L'ordinanza del 4 aprile prevede alcune novità rispetto alle misure di contenimento già in vigore:
Il provvedimento è stato integrato e modificata dall’ordinanza n. 522 del 6 aprile u.s. (nella news che segue)
Un unico articolo per decretare la proroga, dal 4 al 13 aprile, delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, introdotte dai precedenti DPCM (dell’8, 9, 11 e 22 marzo), quando ancora efficaci, nonché dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20/3/20 (limitazione attività ludica e ricreativa all’aperto, chiusura parchi e giardini etc) e da quella del 28 marzo 2020, adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture (procedure da seguire per l’ingresso nel territorio nazionale).
E’ datata 31 marzo la circolare del Ministero dell’interno che ha fornito chiarimenti in merito al divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche sull’intero territorio nazionale. Fermi i divieti imposti per prevenire e ridurre il contagio da Covid_19, si da atto che vi sono situazioni concrete che richiedono una valutazione specifica. In quest’ottica è consentito al genitore (uno solo), camminare con i figli minorenni in prossimità della propria abitazione, così come accompagnare anziani o inabili, da parte di chi ne cura l’assistenza ed in prossimità dell’abitazione, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a ragioni di necessità o salute (v. all.).
Di questa mattina, peraltro un chiarimento pubblicato sul sito del Min. dell’Interno, reso opportuno dalla circolazione di errate informazioni. “Le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano. Si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente nelle ipotesi già previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri: per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute. La circolare del ministero dell'Interno del 31 marzo si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale. In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute. Per quanto riguarda l'attività motoria è stato chiarito che, fermo restando le limitazioni indicate, è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione. La circolare ha ribadito che non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto e che continua ad essere vietato l'accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici (...)” (www.interno.gov.it/it/notizie).
1 aprile 2020
Pubblicato il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 che fissa le modalità di attribuzione dell'indennità, prevista dal Decreto "Cura Italia" a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19.
Il bonus pari a 600 euro per il mese di marzo potrà essere chiesto a partire da oggi direttamente alle Cassa di previdenza privata.
Il Decreto stabilisce che il sostegno al reddito sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro o, ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus.
(Fonte: https://www.lavoro.gov.it/notizie/)
Emanata l'ordinanza del Capo del Dip. della Protezione Civile, che assegna ai Comuni risorse (nella misura di 400 milioni di euro) per fronteggiare la situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza Covid-19. In attesa di pubblicazione sulla GG.UU.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2020, Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020. (GU n.83 del 29-3-2020)
Il sito del Ministero dell'Interno ha messo a disposizione il nuovo modulo per autocertificare la legittimità dello spostamento ai sensi della normativa statale nonchè regionale (laddove esistente) vigente.
E' in vigore da oggi il DL n. 19/20 che chiarisce le modalità operative del Governo nell'attuazione delle misure di contenimento ed i rapporti con il Parlamento, nella fase emergenziale in atto; definisce meglio i rapporti tra normativa statale e regionale, chiarendo che la prima detta 'la cornice', lasciando alle Regioni la possibilità di adottare provvedimenti più restrittivi che siano giustificati da sopravvenute esigenze specifiche; ed interviene sul sistema sanzionatorio delle vilazioni ai provvedimenti restrittivi imposti per evitare la diffusione dell'epidemia di Covid-19, introducendo una sanzione amministrativa (multa) in luogo di quella penale (art.650 cp).
Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e testo coordinato delle ordinanze di Protezione Civile, a cura del Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del consiglio dei Ministri.
Firmato ieri in serata il decreto che introduce ulteriori misure restrittive funzionali a limitare l'espandersi dell'epidemia di Coronavirus. Ecco il testo.
Nella causa promossa dai figli-eredi eredi della madre deceduta contro le nuove cointestatarie di un c/c bancario e di un deposito titoli, per ottenere la restituzione di quanto da queste prelevato, la Suprema Corte ha così statuito:
“La cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es. dell'esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell'intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un apposito contratto tra cedente e cessionario”. LZ
"Il principio di bigenitorialità si traduce nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma ciò non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive esigenze di vita del figlio e dell'altro genitore, giacché in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione".
Sarà la specificità del caso concreto e determinare la regola applicabile, nell'esclusivo interesse della prole. LZ
Con comunicato del 26 settembre 2018, l’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale ha informato della dichiarata illegittimità costituzionale del criterio di determinazione dell'indennità di licenziamento nel contratto di lavoro a tutele crescenti.
La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane. LZ
Si segnala un'interessante pronuncia della Suprema Corte in tema di consenso informato.
Con la sentenza n. 11749 del 15.05.2018, la Corte di Cassazione ha affermato che l'esecuzione di un intervento chirurgico in assenza di consenso informato causa ipso iure nella sfera giuridica del paziente un danno risarcibile, derivante dalla lesione del fondamentale diritto all'autodeterminazione, vero e proprio diritto della persona sancito dagli artt. 2, 13 e 32 co. 2 Cost.
Tale voce di danno si configura come autonoma e distinta dall'eventuale danno alla salute derivante dall'inesatta esecuzione dell'intervento: in quanto tale, dovrà essere riconosciuta anche nei casi in cui l'operazione abbia avuto esito totalmente positivo, e dovrà essere risarcita anche in assenza di allegazione da parte dell'attore in ordine alla sofferenza psichica subita.
Sulla base di questi principi, il Supremo Consesso ha cassato la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che incombesse sull'attore allegare gli specifici pregiudizi non patrimoniali subiti a causa della mancata acquisizione del consenso informato. EC
Il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non è parametro cui ancorare il diritto ad un assegno divorzile; né tuttavia tale diritto può essere collegato alla verifica della non autosufficienza economica del richiedente, come sancito dalla recente Cass. 11504/17.
Bisogna evitare automatismi, che peccano di astrattezza e ripatire dai principi costituzionali che permeano l’unione coniugale: solidarietà, “uguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione ed autoresponsabilità” (artt. 2, 3 e 29 Cost.). Se la disparità economica tra i coniugi e l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente sono frutto delle scelte consapevoli di quella famiglia, e della ripartizione dei ruoli endofamiliari che si è data (quindi, ruolo consumato all’interno della famiglia con contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune, per l’una, e di sviluppo professionale per l’altro), l’assegno sarà dovuto perché assolve ad una funzione non solo assistenziale ma anche compensativa/perequativa.
L’analisi delle caratteristiche del caso concreto sarà determinante.
E' stato confermato al 8,00%, anche per il secondo semestre 2018, il saggio di interessi moratori per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali: con comunicato il Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2018 ha fissato nello 0,00% il tasso di riferimento, cui applicare la maggiorazione di 8 punti percentuali (7, nel caso di transazioni concluse prima del 1 gennaio 2013) prevista dal D. Lgs. 231/02 (come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012).
ESTRATTO "1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria.
3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).
4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; (segue)
Con decreto del 13 dicembre 2017 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15/12/2017, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha stabilito il nuovo tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2018, fissato nella misura dello 0,3% annuo.
La Corte di Appello ed il Tribunale di Milano, il Consiglio dell’OAM e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile hanno concordato le Linee Guida in materia di assegno di mantenimento per la prole, elencando quali spese siano ricomprese nell’assegno periodico (mensile) e quali - per le loro caratteristiche di occasionalità, gravosità e voluttuarietà - siano invece “extra assegno”. L’assegno copre le spese ordinarie di vita del minore (vitto; mensa scolastica; concorso alle spese di casa, quali utenze, consumi, canoni di locazione; abbigliamento ordinario; farmaci da banco etc). Le spese extra assegno ricomprendono invece le spese scolastiche, mediche e extrascolastiche (sport, centri ricreativi estivi, corsi di lingue, patente di guida etc). Anche in questo caso le Linee Guida individuano una serie di voci, chiarendo quando, ai fini della ripartizione del relativo costo, sia necessario il preventivo accordo tra i genitori e con quale tempistica dette spese debbano essere comunicate e poi rimborsate. Viene anche introdotto un criterio di silenzio-assenso, per cui in mancanza di un motivato dissenso scritto di un genitore, trascorsi 10 giorni dalla richiesta scritta dell’altro, il silenzio sarà inteso come assenso alla spesa. Lo scopo delle Linee Guida è ridurre la conflittualità tra i coniugi, fornendo chiara indicazione dei criteri che i Tribunali ricompresi nel distretto della Corte di Appello di Milano (Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese), presumibilmente applicheranno, pur con gli eventuali distinguo del caso concreto. Per questo la loro divulgazione è fondamentale. Avv. Laura Zanotelli
Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale spetta anche ai nipoti non conviventi, dovendosi ritenere che il legame affettivo esistente con i nonni sussista a prescindere dalla convivenza.
Così ha statuito la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 29332/17, ribadendo il principio secondo cui “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione, proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza” (Cass. Civ. sent. n. 21230/16).
Sul punto può quindi ritenersi superato l'orientamento giurisprudenziale un tempo fortemente radicato, che negava ai nipoti non conviventi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa dell'uccisione del nonno.
La legge n. 124/17, c.d. “Legge concorrenza”, ha introdotto importanti novità in materia assicurativa, col chiaro intento di contrastare il fenomeno dei sinistri fraudolenti e dei testimoni di comodo.
Con l'inserimento nell'art. 135 Cod. Ass. dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, infatti, la legge in commento ha sottoposto a stringenti limiti temporali l'identificazione di eventuali testimoni, prevedendo che in caso di sinistri con soli danni a cose l'indicazione dei testi debba risultare sin dalla denuncia di sinistro, o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice.
Le testimonianze che non risultino acquisite nel rispetto di tale disposizione non potranno essere ammesse in giudizio, salvo il caso di comprovata difficoltà oggettiva nell'individuazione della persona.
Attenzione, inoltre, ai testi ricorrenti: qualora i medesimi testimoni risultino presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni, infatti, il giudice sarà tenuto a darne notizia alla Procura della Repubblica.
Disciplinata, infine, l'efficacia probatoria nell'ambito del giudizio civile delle cd. “scatole nere”, le cui risultanze faranno piena prova dei fatti cui si riferiscono e dovranno essere rese fruibili alle parti (art. 145 bis Cod. Ass.)
Con una sentenza storica la Suprema Corte ha sottoposto ad una critica puntuale e analitica l’orientamento dominante nell’ultimo quarto di secolo, in tema di presupposti per ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile. Il diritto all’assegno è condizionato alla prova dell’assenza di mezzi adeguati e della incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, presupposti da valutare, secondo la recente sentenza, non più sulla base del parametro del tenore di vita matrimoniale, ma di quello della mancanza di indipendenza economica del richiedente l'assegno di divorzio. E, sancisce la Corte, “i principali “indici” (…) per accertare la sussistenza, o no, dell’ “indipendenza economica” dell’ex coniuge (…) possono essere così individuati: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza (…) della persona che richiede l'assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Insomma, vi è un principio di auto responsabilità economica – mutuato dalla disciplina del rapporto genitori-figli - che deve trovare applicazione anche nell’istituto del divorzio, “frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persona ed implicano per ciò stesso l'accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi - irrilevante, sul piano giuridico, se consapevole o no - delle relative conseguenze anche economiche”. LZ
Dopo una separazione, darsi nuove regole di vita e convivenza che rispondano alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti (in primis la prole, se vi sono figli) non è agevole.
La Pratica Collaborativa rappresenta un metodo non contenzioso per giungere alla definizione condivisa delle nuove regole, attraverso una negoziazione basata sui principi di buona fede, trasparenza e riservatezza.
L’associazione Italiana dei professionisti collaborativi (AIADC), cui devono essere obbligatoriamente iscritti i professionisti collaborativi, promuove e sviluppa questo metodo, assolutamente innovativo. (avv. Laura Zanotelli)
Lo scorso 17 aprile è stata pubblica in Gazzetta Ufficiale la L. n. 24 del 8 marzo 2017, rubricata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Finalità precipua dell'intervento normativo, esplicitata dall'art. 1 della Legge, è la sicurezza delle cure, da perseguire - sempre a mente dell'art. 1 - attraverso le attività di prevenzione del rischio legato all'erogazione delle prestazioni sanitarie e mediante una corretta gestione del medesimo. (segue…)
LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative (GU Serie Generale n.49 del 28-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 14)
Si segnala un'interessante pronuncia della Corte di Cassazione in tema di garanzia per vizi della cosa venduta (Cass. Civ. n. 9651 del 2016).
Discostandosi da un precedente ormai datato (Cass. Civ. n. 767 del 1968), la Suprema Corte ha affermato che l'ignoranza del venditore in ordine ai vizi del bene alienato, anche se determinata da colpa grave, non può integrare mala fede ai sensi dell'art. 1490 co. 2 c.c., e dunque non è idonea ad inficiare la validità dell'eventuale patto di limitazione della garanzia convenuto dalle parti. (segue)
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14.12.2016 il decreto del Ministero delle Finanze che fissa in misura dello 0,1% il tasso di interessi legali (art. 1284 c.c.), con decorrenza dal 1 gennaio 2017.
E’ stato inoltre fissato nella misura del 8,00% (G.U. n. 18 del 23.01.2017) il tasso di interessi moratori commerciali per il primo semestre 2017 (7,00% per le transazioni concluse prima del 1 gennaio 2013).
Eventuali posizioni particolari, di transazioni concluse a cavallo del 1 gennaio 2013 (ad es. ordine trasmesso prima di tale data, ma eseguito e fatturato successivamente) vanno analizzate singolarmente; sono inoltre previste maggiorazioni per l’ipotesi di cessioni di prodotti agroalimentari (v. tabella allegata).
Va segnalato peraltro che tale ultimo saggio di interessi ha un ambito di applicazione assai più ampio di quello strettamente commerciale: il nuovo art. 1284 c.c. (come modificato dal DL 132/14) prevede infatti che ogniqualvolta sia proposta domanda giudiziale per ottenere il pagamento di una somma di denaro, dal momento della domanda decorrono interessi non al tasso legale (attualmente: 0,1%), ma appunto al tasso previsto per i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, significativamente maggiore.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 22 del 27/01/17, qui allegata) dei D. Lgs. 5/2017, 6/2017 e 7/2017, si può dire concluso l'iter di perfezionamento della normativa che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento l'istituto delle unioni civili.
I tre decreti legislativi coordinano le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni (n. 5/2017), la materia penale (n. 6/2017), e le norme di diritto internazionale privato (n. 7/2017), con la disciplina della Legge 76/2016 (Legge Cirinnà), ed entreranno in vigore il prossimo 11 febbraio.
Con questa pronuncia le SS.UU. hanno sposato l’interpretazione tradizionale per cui solo un accordo scritto tra le parti ovvero un provvedimento giudiziale sono titoli idonei a rendere liquida l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, con la conseguenza che, solo in questi casi l’obbligazione andrà adempiuta al domicilio del creditore (art. 1182, co. 3 cc), luogo nel quale incardinare l’eventuale azione di recupero crediti e il mancato pagamento alla scadenza produrrà in modo automatico il maturare di interessi moratori (art. 1219, co. 2, n.3 cc). La ratio enunciata è di tutela del debitore. La statuizione, a prima lettura, rischia di avere un impatto dirompente sul fronte delle modalità di tutela del credito, tutte le volte in cui la transazione commerciale – fornitura di beni o prestazione di servizi - non sia documentata da un accordo scritto. Una situazione frequente poiché la forma dei contratti è nel nostro ordinamento tendenzialmente libera, sicché spesso l'impresa che riceve un ordine, consegna la merce ed emette fattura per un importo solo ‘implicitamente’ concordato. Ebbene in queste ipotesi, secondo il principio enunciato, il credito conseguente produrrebbe interessi solo dopo la messa in mora e in ipotesi di inerzia del debitore, l'impresa fornitrice dovrebbe chiedere la tutela del proprio credito al Giudice del luogo di domicilio/residenza del convenuto debitore ai sensi del co. 4 dell’art. 1182 cc, con probabile aggravio di costi, soprattutto in ipotesi di opposizioni strumentali. Molte dunque le perplessità suscitate dalla pronuncia; peraltro nel caso che ha originato l’intervento delle S.U. le parti avevano effettivamente omesso di determinare l’importo del corrispettivo, sicché il temuto effetto nocivo di questa pronuncia potrebbe essere molto ridimensionato. La parola passa a questo punto alle corti di merito.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 2016 il Comunicato del Ministero delle Finanze che, per il secondo semestre 2016, fissa nella misura dello 0,00% il saggio base cui applicare la maggiorazione di 8 punti percentuali (ovvero 7 se la transazione è stata conclusa prima del 1 gennaio 2013: art. 3, comma 1, D. Lgs. 192/12).
Per l'effetto, il nuovo saggio di interessi moratori commerciali per il secondo semestre 2016 è del
8,00% per le transazioni concluse dopo il 1 gennaio 2013
7,00% per le transazioni concluse fino al 31 dicembre 2012
Vanno analizzate singolarmente eventuali posizioni particolari, di transazioni concluse a cavallo del 1 gennaio 2013 (ad es. ordine trasmesso prima di tale data, ma eseguito e fatturato successivamente).
Il 3 luglio 2016 è entrata in vigore la Legge 30 giugno 2016, n. 119, di conversione con modificazioni del DL 3 maggio 2016, n. 59 (cd. Decreto Banche) contenente “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”.
Il Consiglio Nazionale del Notariato e le maggiori Associazioni dei Consumatori hanno congiuntamente pubblicato una Guida per il Cittadino dedicata al contratto di "Rent to buy", nuova forma contrattuale (introdotta con il DL 12 settembre 2014 n. 133, cd. "Sblocca Italia") che, nelle ipotesi in cui non vi sia la volontà o la possibilità di impegnarsi con un preliminare all'acquisto di un immobile, consente comunque:
La legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unione civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 118 del 21 maggio 2016; entrerà in vigore il 5 giugno 2016.
Il Decreto, attuativo dell'art. 21, comma 1, della legge professionale forense n. 247/2012 individua 6 requisiti per rimanere iscritti all'Albo degli Avvocati:
1) essere titolare di una partita Iva attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita Iva attiva;
2) avere l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica, destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società o associazione di studio con altri colleghi, o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
3) 'aver trattato almeno cinque affari l'anno (sia attività giudiziale che stragiudiziale), anche se l'incarico è stato conferito da altro professionista;
4) essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'ordine;
5) aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale;
6) aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.
Gli ordini territoriali devono eseguire verifiche, su tutti gli iscritti all’Albo, con cadenza triennale; unica eccezione per gli iscritti da meno di cinque anni.
Il COA che accerti la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, previo invito all'avvocato a presentare eventuali osservazioni ed eventualmente ad essere ascoltato personalmente, dovrà disporre la cancellazione dall'albo, salvo che l'avvocato dimostri la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
L'avvocato cancellato avrà, in ogni caso, il diritto di essere nuovamente iscritto all'albo ove provi di aver acquisito i requisiti necessari, ma non prima che siano decorsi 12 mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.
La Corte di Giustizia, con la attesa sentenza C-564/14, fissa un punto importante nella vexata quaestio sulla falcidia dell’IVA nel concordato preventivo, sancendo la sua tendenziale ammissibilità quando risulti - dalla relazione di un esperto indipendente - che, in caso di fallimento, il debito IVA non otterrebbe una soddisfazione migliore di quella proposta in sede concordataria: così la conclusione della sentenza C-564/16:
"L’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento."
Diffusi i primi dati sull’esperimento delle procedure di mediazione e negoziazione assistita durante il 2015: procedimenti giudiziali in calo, mediazioni e negoziazioni in forte aumento ma resta ancora basso il tasso di successo.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2016 il Comunicato del Ministero delle Finanze che, per il primo semestre 2016, fissa nella misura dello 0,05% il saggio base cui applicare la maggiorazione di 8 punti percentuali (ovvero 7 se la transazione è stata conclusa prima del 1 gennaio 2013: art. 3, comma 1, D. Lgs. 192/12).
Per l'effetto, il nuovo saggio di interessi moratori commerciali per il primo semestre 2016 è del
8,05% per le transazioni concluse dopo il 1 gennaio 2013
7,05% per le transazioni concluse fino al 31 dicembre 2012
Vanno analizzate singolarmente eventuali posizioni particolari, di transazioni concluse a cavallo del 1 gennaio 2013 (ad es. ordine trasmesso prima di tale data, ma eseguito e fatturato successivamente).
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