Il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non è parametro cui ancorare il diritto ad un assegno divorzile; né tuttavia tale diritto può essere collegato alla verifica della non autosufficienza economica del richiedente, come sancito dalla recente Cass. 11504/17.
Bisogna evitare automatismi, che peccano di astrattezza e ripatire dai principi costituzionali che permeano l’unione coniugale: solidarietà, “uguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione ed autoresponsabilità” (artt. 2, 3 e 29 Cost.). Se la disparità economica tra i coniugi e l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente sono frutto delle scelte consapevoli di quella famiglia, e della ripartizione dei ruoli endofamiliari che si è data (quindi, ruolo consumato all’interno della famiglia con contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune, per l’una, e di sviluppo professionale per l’altro), l’assegno sarà dovuto perché assolve ad una funzione non solo assistenziale ma anche compensativa/perequativa.
L’analisi delle caratteristiche del caso concreto sarà determinante.