Tribunale di Milano, 11 settembre 2026, n. 7008
Con questa interessante sentenza, il Tribunale di Milano ha stabilito che la Tabella Unica Nazionale (cd TUN) approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, rappresenta il criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute anche per le fattispecie estranee al suo ambito normativo (vale a dire il risarcimento del danno da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e la responsabilità sanitaria) e per fatti verificatisi prima del 5/3/2025, data della sua entrata in vigore.
Oggetto della decisione era in questo caso il risarcimento del danno alla salute (del 20%) subito da una ragazzina disarcionata da cavallo alla sua prima lezione di prova; era il 2019.
Il Tribunale ha richiamato la recente sentenza n. 8630/2026, con la quale la Corte di Cassazione, ha attribuito alla TUN il ruolo di parametro di valutazione equitativa del danno alla salute cui il Giudice può attingere (artt. 1226 e 2056 c.c.) ed è per questo suscettibile di applicazione generalizzata, in via indiretta.
