Il Decreto, attuativo dell’art. 21, comma 1, della legge professionale forense n. 247/2012 individua 6 requisiti per rimanere iscritti all’Albo degli Avvocati:
1) essere titolare di una partita Iva attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita Iva attiva;
2) avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica, destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società o associazione di studio con altri colleghi, o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
3) ‘aver trattato almeno cinque affari l’anno (sia attività giudiziale che stragiudiziale), anche se l’incarico è stato conferito da altro professionista;
4) essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’ordine;
5) aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale;
6) aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.
Gli ordini territoriali devono eseguire verifiche, su tutti gli iscritti all’Albo, con cadenza triennale; unica eccezione per gli iscritti da meno di cinque anni.
Il COA che accerti la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, previo invito all’avvocato a presentare eventuali osservazioni ed eventualmente ad essere ascoltato personalmente, dovrà disporre la cancellazione dall’albo, salvo che l’avvocato dimostri la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
L’avvocato cancellato avrà, in ogni caso, il diritto di essere nuovamente iscritto all’albo ove provi di aver acquisito i requisiti necessari, ma non prima che siano decorsi 12 mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.