+39 02 7388 707
·
info@studiozanotelli.it
·
Lun - Ven 09:00-18:00
Contattaci per informazioni

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si esprime sull’ammissibilità della falcidia dell’IVA nel concordato preventivo

La Corte di Giustizia, con la attesa sentenza C-564/14, fissa un punto importante nella vexata quaestio sulla falcidia dell’IVA nel concordato preventivo, sancendo la sua tendenziale ammissibilità quando risulti – dalla relazione di un esperto indipendente – che, in caso di fallimento, il debito IVA non otterrebbe una soddisfazione migliore di quella proposta in sede concordataria: così la conclusione della sentenza C-564/16:

“L’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento.”

Download pdf