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Assegno di divorzio: è subordinato alla prova della “non indipendenza economica” del richiedente. Storica svolta della Cassazione.

Con una sentenza storica la Suprema Corte ha sottoposto ad una critica puntuale e analitica l’orientamento dominante nell’ultimo quarto di secolo, in tema di presupposti per ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile. Il diritto all’assegno è condizionato alla prova dell’assenza di mezzi adeguati e della incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, presupposti da valutare, secondo la recente sentenza, non più sulla base del parametro del tenore di vita matrimoniale, ma di quello della mancanza di indipendenza economica del richiedente l’assegno di divorzio. E, sancisce la Corte, “i principali “indici” (…) per accertare la sussistenza, o no, dell’ “indipendenza economica” dell’ex coniuge (…) possono essere così individuati: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza (…) della persona che richiede l’assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Insomma, vi è un principio di auto responsabilità economica – mutuato dalla disciplina del rapporto genitori-figli – che deve trovare applicazione anche nell’istituto del divorzio, “frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persona ed implicano per ciò stesso l’accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi – irrilevante, sul piano giuridico, se consapevole o no – delle relative conseguenze anche economiche”. LZ

Le testimonianze che non risultino acquisite nel rispetto di tale disposizione non potranno essere ammesse in giudizio, salvo il caso di comprovata difficoltà oggettiva nell’individuazione della persona.

Attenzione, inoltre, ai testi ricorrenti: qualora i medesimi testimoni risultino presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni, infatti, il giudice sarà tenuto a darne notizia alla Procura della Repubblica.

Disciplinata, infine, l’efficacia probatoria nell’ambito del giudizio civile delle cd. “scatole nere”, le cui risultanze faranno piena prova dei fatti cui si riferiscono e dovranno essere rese fruibili alle parti (art. 145 bis Cod. Ass.)

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