La legge n. 124/17, c.d. “Legge concorrenza”, ha introdotto importanti novità in materia assicurativa, col chiaro intento di contrastare il fenomeno dei sinistri fraudolenti e dei testimoni di comodo.
Con l’inserimento nell’art. 135 Cod. Ass. dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, infatti, la legge in commento ha sottoposto a stringenti limiti temporali l’identificazione di eventuali testimoni, prevedendo che in caso di sinistri con soli danni a cose l’indicazione dei testi debba risultare sin dalla denuncia di sinistro, o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa assicuratrice.