Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale spetta anche ai nipoti non conviventi, dovendosi ritenere che il legame affettivo esistente con i nonni sussista a prescindere dalla convivenza.
Così ha statuito la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 29332/17, ribadendo il principio secondo cui “in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione, proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza” (Cass. Civ. sent. n. 21230/16).
Sul punto può quindi ritenersi superato l’orientamento giurisprudenziale un tempo fortemente radicato, che negava ai nipoti non conviventi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa dell’uccisione del nonno.