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Cass. S.U. 29 luglio 2021 n. 21761: trasferimenti immobiliari in sede di separazione consensuale e divorzio congiunto

Un importante intervento delle Sezioni Unite ha (ri)affermato l’ammissibilità di accordi tra le parti aventi ad oggetto il trasferimento diretto ed immediato della proprietà di beni mobili e immobili, tra coniugi o a favore dei figli, in sede di separazione consensuale e divorzio congiunto. Si tratta di atti di autonomia privata la cui restrizione contrasta con gli artt. 2, 3, 41 e 42 della Cost., con l’assenza di profili di illeceità e con la accertata meritevolezza di questi accordi, nell’ottica di una composizione dei profili patrimoniali della crisi della famiglia. Così statuiscono le Sezioni Unite: “Sono valide le clausole dell’accordo di divorzio congiunto, o di separazione consensuale, che trasferiscono a uno o a entrambi i coniugi o ai figli, la proprietà di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, al fine di assicurarne il mantenimento.

L’accordo, in quanto inserito nel verbale d’udienza redatto da un ausiliario del giudice, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c. e, se contiene il trasferimento di diritti reali immobiliari – dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione che lo rendono efficace – costituisce titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c..

La validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

Viene dunque confutata l’interpretazione, adottata in molti Tribunali e posta alla base di prassi e protocolli ivi applicati, per cui gli accordi di separazione e divorzio potevano al più contenere un mero impegno a trasferire (una sorta di contratto preliminare), laddove il trasferimento della proprietà avrebbe dovuto essere attuato in un momento successivo, avanti a Notaio. La parola alla prassi applicativa. LZ